4/23/2009

Decreto su sicurezza e stalking: sì definitivo.

Con 261 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto, il 22 aprile il Senato ha approvato in via definitiva la conversione del decreto-legge del 23 febbraio 2009, n. 11, recante «misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori» (ddl 1505).

Pene più severe per chi compie uno stupro e inserimento nel codice penale del reato di molestie insistenti, il cosiddetto stalking. Sono le norme rimaste nel testo del decreto sicurezza convertito in legge dal Senato con voto quasi unanime di maggioranza e opposizioni. Queste le novità introdotte dal decreto diventato legge:

Numero verde 1522 (attivo 24 ore su 24)
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro.

Ergastolo
E' punito con l'ergastolo chi commette un omicidio a seguito di una violenza sessuale, di atti sessuali con un minorenne, di violenza sessuale di gruppo, di stalking.

Custodia cautelare in carcere
E' prevista la custodia cautelare in carcere per chi è accusato di violenza sessuale, atti sessuali con un minorenne, violenza sessuale di gruppo.

Arresto in flagranza
E' previsto nei casi di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo.

Modifiche alla legge Gozzini
L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dalla legge Gozzini possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di violenza sessuale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione di esperti.

Stalking
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, "minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita". La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, o con armi o da persona travisata.

Querela
Il delitto di 'stalking' è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Ammonimento
Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ammonisce oralmente lo 'stalker', invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. La pena per il delitto di stalking è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

Divieto di avvicinamento
Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa. Il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo.

Misure a sostegno delle vittime di stalking
E' prevista la protezione della vittima molestata dal coniuge fino a un anno. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio.

Gratuito patrocinio
Può essere ammessa al gratuito patrocinio la vittima di reati sessuali anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto.

Fondi sicurezza e vittime violenza sessuale
In attesa dell'entrata in vigore della legge 133 che prevede l'istituzione di un unico fondo in cui affluiscano tutte le somme di denaro confiscate o sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, le risorse oggetto di confisca versate nell'entrata del bilancio dello stato sono immediatamente rassegnate nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2009 per le urgenti necessità di tutela di sicurezza pubblica e del soccorso pubblico al ministero dell'Interno e nel limite di 3 milioni per l'anno 2009 per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

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